Art. 2.
(Piano generale degli interventi
nel Polesine).

      1. Il piano generale degli interventi nel Polesine, redatto dal Comitato di cui all'articolo 3, attua le finalità di cui all'articolo 1, attraverso:

          a) il piano degli interventi, redatto dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sulla base della pianificazione dell'Autorità di bacino del fiume Po, relativo al completamento delle opere di sicurezza idraulica del Polesine, delle opere di bonifica dei terreni e dei centri urbani e

 

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delle opere di vivificazione delle lagune del delta del Po di cui alla allegata tabella  1;

          b) il piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque dei fiumi Po e Adige, relativo ad interventi di risanamento delle acque del bacino idrografico del Po e dell'Adige di cui alla allegata tabella 2, redatto anche sulla base delle intese tra lo Stato e le regioni interessate, e dalla regione Veneto per la parte di competenza;

          c) interventi per la rivitalizzazione socio-economica del Polesine, improntati ai princìpi di compatibilità ambientale e orientati allo sviluppo delle attività connesse al turismo, alla navigazione interna, alle produzioni agricole specializzate, all'acquacoltura e alla pesca in laguna, alle attività culturali, alle attività ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale di cui alla allegata tabella 3.